Nel 2010 furono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale ultimati il 7-6-2010.
Alcuni condomini morosi si rivolsero al giudice di pace per invalidare i decreti ingiuntivi, promossi dall'amministratore nei loro confronti per il "difetto di legittimazione attiva da parte dell'amministratore p.t. a richiede il provvedimento monitorio concesso, atteso che, in data precedente a quella della richiesta del d.i. la maggioranza dei condomini con lettera raccomandata aveva invitato l'amministratore ad indire un'assemblea per il rinnovo della carica di amministratore, atteso che il mandato a lui conferito era scaduto e con la stessa missiva lo si invitava ad astenersi da qualsiasi iniziativa di carattere legale nei confronti dei condomini".
Il condominio è rimasto contumace nel processo. Il giudice di pace ha accolto il ricorso dei condomini morosi revocando i decreti ingiuntivi.
Il legale nell'atto di precetto emesso contro il condominio ha incluso - oltre alle spese di giudizio - le somme che i suddetti condomini dovevano versare per i lavori effettuati.
Chiedo se posso oppormi a tale precetto e in caso negativo come recuperare le somme versate per i suddetti condomini.
Visto che la sentenza è esecutiva vi chiedo di rispondermi in breve tempo.
Cordiali saluti
Lettera firmata
Il destinatario del precetto può opporsi entro venti giorni dalla sua notifica mediante un atto di citazione con cui "invita" il creditore a comparire dinanzi al giudice del Tribunale competente. Il giudice, su richiesta dell'opponente, può anche sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
Attraverso l'opposizione si vuole contestare la pretesa creditoria di chi, mediante l'atto di precetto, ritiene di vantare un diritto di credito e al tempo stesso si vuole evitare l'esecuzione forzata. In tal modo prende avvio un giudizio di cognizione con il quale il giudice accerterà l'esistenza o meno della pretesa creditoria. A seguito del giudizio di cognizione in giudice pronuncerà una sentenza che accoglierà o rigetterà l'opposizione.