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Frate Indovino

Condominio

In assemblea non si raggiunge il numero legale

25 settembre 2019
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In un supercondominio suddiviso in 10 palazzine composte da oltre 150 unità, in assemblea non raggiungiamo mai il numero legale, 50% +1 dei condomini e dei millesimi, tanto da non poter approvare importanti decisioni tra cui: la manutenzione ordinaria, straordinaria, approvazione di nuove tabelle millesimali, miglioramenti a totale carico economico dei singoli condomini ma a beneficio di tutti, tra l’altro già contemplati nel regolamento condominiale. Si ricorre solo alle urgenze quando viene meno la sicurezza. Nelle assemblee degli ultimi 20 anni non si sono mai superati i 60 partecipanti.
Domande:
1) è possibile considerare presente il condomino che con la sua eterna assenza boicotta il buon andamento del condominio?
2) quali alternative ci sono per rendere valide le assemblee visto che in 20 anni oltre il 60% dei condomini non si sono mai presentati?
3) cosa suggerisce Lei o la legge in merito?
4) Le sentenze dei giudici fanno aspettare anche 20 anni.

Lettera firmata

Il nuovo art. 67 disp. att. c.c. stabilisce che nei casi di supercondominio quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all’assemblea ordinaria, con il voto della maggioranza degli intervenuti per almeno i 2/3 del valore. Qualora l’assemblea non dovesse provvedervi, la nomina del rappresentante è disposta dal Giudice su ricorso anche di uno solo dei condomini. L’amministratore del supercondominio, dunque, non convocherà più in assemblea tutti i partecipanti, ma si limiterà a trasmettere l’invito ai soli rispettivi rappresentanti; spetterà poi a questi comunicare, tempestivamente, al proprio amministratore sia il contenuto dell’ordine del giorno che le decisioni assunte dall’assemblea. L’amministratore, poi, riferirà alla sua assemblea. L’assemblea di ogni singolo condominio non viene convocata perché discuta ulteriormente a sua volta di quanto deciso nell’assemblea del supercondominio formata dai rappresentanti, ma semplicemente perché ne prenda atto e perché si compia il processo di notorietà dei contenuti verso i singoli condòmini. Il Legislatore, stabilendo la soglia dei 60 partecipanti, ha voluto individuare un punto di mediazione tra le esigenze dei condomini e quelle logistiche e di ordine pubblico. In materia di amministrazione o manutenzione straordinaria, resta l’obbligo di convocare tutti i partecipanti (e non i rappresentanti) a prescindere dal loro numero.

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