Nel mio condominio ci sono due blocchi di appartamenti con una piazza al centro, la quale è esclusiva del condominio, ma con obbligo di passaggio pedonale pubblico. All'esterno di uno dei blocchi ci sono una serie di fondi non affittati che fanno capo ad un'altra piazza totalmente comunale, i fondi in questione sono per molti aspetti collegati al condominio e ai suoi millesimali per duecento millesimi.
Ora sorge la necessità di rifare la pavimentazione della piazza condominiale, la proprietà dei fondi ha fatto sapere che non intende partecipare alle spese e se ne tira giustamente fuori.
Le chiedo dunque se, nel decidere riguardo ai lavori, la maggioranza millesimale sarà DI 401, LA METÀ+1 di 800 o di 501, e poi per il raggiungimento del quorum contano anche gli assenti senza delega o ci si limita alla metà+1 dei presenti con deleghe?
Lettera firmata
I lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza condominiale rientrano tra quelli di straordinaria amministrazione. Ai sensi dell’art.1136, co. 4, c.c. per le riparazioni straordinarie di notevole entità è necessario che la deliberazione sia votata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi. Per gli interventi di normale entità, invece, non è previsto un quorum sicché, in seconda convocazione, sarà valida la delibera relativa ad opere di manutenzione straordinaria votata da un terzo dei partecipanti al condominio, che rappresentino almeno un terzo dei millesimi. La valutazione dell’entità andrà fatta caso per caso, non esistendo parametri obiettivi cui fare riferimento. Va comunque detto che la Suprema Corte di Cassazione, relativamente ai lavori di ristrutturazione, ha sottolineato che nella valutazione dell'entità della spesa occorrerà tenere presente anche il valore dell'edificio.