Sono proprietario di un box interrato in un condominio di 6 garage con regolamento contrattuale di 1ooo/mill.mi. Nel 2014 a seguito di pressioni da parte di due condomini, l’amm.re inseriva all’ordine del giorno dell’assemblea la seguente voce: “approvazione tabella provvisoria di riparto spese condominiali per errori nel regolamento.” L’assemblea con un valore di presenti e per delega di mill.mi 492,20 su 1000, approvava, incluso il voto favorevole del sottoscritto, la tabella provvisoria del riparto consuntivo 2014 con mill.mi totali 982,83 (17,17 mill.mi in meno rispetto al regolamento condominiale). Pensavo che quest’anno si approvasse la nuova tabella millesimale spalmando i 17,17 mill.mi su alcune unità immobiliari. Invece tutto è rimasto come prima. A questo punto ho fatto verbalizzare che davo voto contrario e facevo ricorso. Alla luce di quanto esposto chiedo gentilmente alla S.V. se la delibera del 2014 può essere ritenuta nulla per mancanza del voto unanime del condominio e se si può impugnare in qualsiasi momento; se nell’interesse di un solo condomino si può modificare la tabella millesimale e con quale maggioranza; se la tabella millesimale deve essere sempre di 1000 mill.mi come redatta dal costruttore; prima della causa si va in negoziazione? E se avessi ragione posso recuperare le spese legali?
Lettera firmata
Una volta redatte, le tabelle millesimali possono essere modificate. Tale operazione non è però semplice in quanto è necessario provare l’esistenza di un’alterazione superiore a 1/5 del valore proporzionale dell’unità immobiliare. I valori possono essere rettificati anche quando si dimostra che vi è stato un errore di fatto (quando ad esempio è stata indicata una superficie diversa da quella effettiva) o di diritto (ad esempio per avere mal identificato gli elementi necessari ai fini della valutazione immobiliare). Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 3221/2014 ha ribadito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, come anche la relativa revisione, non ha natura negoziale ma puramente tecnica, ed è sufficiente la maggioranza qualificata. I millesimi possono quindi essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con il voto della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000. Per la revisione delle tabelle allegate al regolamento condominiale può essere convenuto in giudizio il condominio nella persona dell’amministratore che dovrà dare prontamente notizia all’assemblea. Il diritto di revisione delle tabelle non si prescrive.